La Certificazione Unica e i compensi agli sportivi dilettanti
Andiamo a vedere insieme quali sono le novità in fatto di Certificazione Unica per redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altri compensi, come quelli per gli sportivi dilettanti.
Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d’imposta che nel corso del 2021 hanno erogato compensi per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o compensi rientranti nella categoria dei redditi diversi, saranno tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, e a consegnare ai percipienti, in modalità cartacea od elettronica, le Certificazioni Uniche (anche indicate con l’acronimo CU) per il periodo d’imposta 2021.
Mediante le CU, i sostituti attestano l’ammontare dei compensi corrisposti e le ritenute sugli stessi eventualmente operate, nonché i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ove richiesti.
Cos’è La Certificazione Unica?![Certificazione unica redditi lavoro]()
La Certificazione Unica (o CU) è una certificazione dei redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo o da redditi diversi corrisposti al contribuente nel periodo d’imposta relativo all’anno precedente a quello in cui viene presentata.
Sulla base del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 14.2.2022 – Prot. n. 11169/2022, che ha approvato il modello CU per l’anno 2022, la certificazione serve ad attestare l’ammontare complessivo:
- dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR corrisposti nel periodo d’imposta 2021;
- delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27.12.1997, n. 449;
- delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413;
- dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29.7.1973, n. 600;
- delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è
- di natura autonoma (lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
- dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
le relative ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo
La CU dei Lavoratori Autonomi, professionali od occasionali (ovvero con o senza partita Iva), deve essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle Entrate e ai soggetti percettori di redditi da lavoro autonomo o redditi diversi e che abbiano subito delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta o di acconto.
A tale regola generale ci sono due eccezioni rappresentate:
- dai percettori di redditi non soggetti a ritenuta (contribuenti in regime forfettario);
- dai collaboratori sia sportivi che amministrativo-gestionali che percepiscono compensi inferiori a 10.000,00 euro.
In tali casi, infatti, sussiste sempre in campo al sostituto d’imposta l’obbligo di inviare la CU all’Agenzia delle Entrate e ai percettori delle somme in essa indicate nonostante queste non siano soggette a ritenute.
La CU dei Lavoratori Autonomi può essere distinta in due tipologie:
- quella che certifica redditi da esporre nella Dichiarazione dei redditi precompilata e
- quella non utile a tale fine.
Quella del primo tipo deve essere inviata all’Amministrazione Finanziaria entro il 16 marzo 2022, mentre la seconda può essere trasmessa entro i termini di presentazione del Modello 770, ovvero entro il 31 ottobre 2022.
La Certificazione si divide inoltre in due moduli:
- la CU ordinaria, contenente gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai percipienti e i valori delle ritenute effettuate. Essa, come poco sopra specificato, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo se certifica redditi soggetti a ritenuta e quindi utile ai fini del modello 730 precompilato. Al contrario, se certifica redditi esenti e non utili al modello precompilato, può essere inviata entro il 31 ottobre;
- la CU sintetica, che riporta i valori sintetici già indicati nella CU ordinaria. Essa va consegnata al percipiente entro il 16 marzo o entro 12 gg. dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di collaborazione.
Modalità di invio
La CU va inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi Entratel e Fisconline:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.
La procedura per la corretta consegna della CU al percipiente è la seguente:
- stampare tre copie della CU per ogni percipiente;
- il legale rappresentante deve apporre la sua firma su ciascuna delle tre copie nel riquadro “firma del sostituto d’imposta”;
- una copia deve essere conservata e le altre due consegnate al percipiente intestatario della CU (a mano con firma di consegna; da pec a pec; con raccomandata a.r.) entro il 16 marzo 2022;
- insieme alle due copie di CU consegnate al percipiente va allegato il modulo “Informazioni per il contribuente 2022” che agevola la scelta della destinazione di 8, 5 e 2 per mille.
- Sanzioni
L’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 prevede per ogni CU omessa, tardiva o errata una sanzione di 100,00 euro con un massimo di 50.000 euro.
Certificazione Unica dei compensi agli sportivi dilettanti
Le associazioni e società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi per collaborazioni sia sportive che amministrativo-gestionali, o a lavoratori autonomi (collaboratori con o senza partita IVA), devono provvedere all’invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta, siano esse dotate del solo codice fiscale o anche della Partita Iva, per cui saranno obbligate ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le CU e il modello 770.
Qualora le associazioni o società sportive dilettantistiche abbiano corrisposto compensi per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. entro il limite dei 10.000 euro annui, sono tenute al solo invio della Certificazione Unica, non sussistendo ritenute fiscali o previdenziali operate.
Per tali compensi c’è l’obbligo di invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 per le sole certificazioni che contengono redditi soggetti a ritenute e che devono essere indicati nel modello 730 precompilato: ad esempio, i compensi sportivi o amministrativi-gestionali corrisposti per un ammontare superiore a 10.000,00 euro.
Nel caso di compensi di ammontare inferiore ai 10.000,00 euro (e che non devono essere indicati nel modello 730 precompilato), i sostituti possono attendere la data del 31 ottobre 2022 (termine per la presentazione del modello 770) per l’invio telematico delle CU.
Le novità nella compilazione delle CU 2022
Le istruzioni ministeriali prevedono per l’anno 2022 nuovi codici di esenzione da indicare nel punto 6 della Certificazione Unica 2022 destinato all’indicazione delle somme non soggette a ritenuta.
Nello specifico:
- Per i compensi erogati ai collaboratori sportivi deve essere indicato il codice 22 al posto del codice 8 utilizzato l’anno precedente;
- Per i compensi erogati ai collaboratori in regime forfettario deve essere indicato il codice 24 al posto del codice 12 utilizzato l’anno precedente.
Per ulteriori informazioni al riguardo è possibile fare riferimento al sito dell’Agenzia delle Entrate o contattare il nostro studio.