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Modalità utilizzo bonus casa

Modalità utilizzo bonus casa

BONUS CASA: LE MODALITÀ PER L’UTILIZZO DEL CREDITO

I beneficiari delle agevolazioni edilizie (50% per le ristrutturazioni, 65% per gli ecobonus e del 110% per il superbonus) hanno diverse modalità di utilizzo con cui monetizzare i bonus casa maturati, che andiamo a vedere in dettaglio.

Utilizzo diretto

La prima modalità di utilizzo dei bonus casa è quella della detrazione diretta, ossia il titolare del bonus può utilizzare nella dichiarazione che presenterà quest’anno la prima rata del bonus. L’unico elemento da valutare consiste nella verifica della capienza fiscale per il 2021 in quanto non è detto che sia possibile smaltire per intero la prima rata scaricandola dall’Irpef, soprattutto per i crediti recuperabili in cinque anni.

Esiste, insomma, il rischio di perderci di non beneficiare totalmente del bonus fiscale anche perché la detrazione non fruita non può essere riportata all’anno successivo.

Per coloro che applicano il regime forfettario e non hanno altri redditi soggetti a Irpef tale soluzione non risulta utile.

L’obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso dall’art. 119, comma 11 del DL Rilancio qualora il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima direttamente all’Agenzia delle entrate (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

 

Cessione del bonus ad altri soggetti

La seconda possibilità di modalità di utilizzo dei bonus casa consiste nello sfruttare la cessione del credito.

In base alle regole attualmente in vigore, infatti, il committente titolare della detrazione ha a disposizione un primo trasferimento, con il quale possono cedere il bonus 2021 a chiunque: in questo caso, però, una volta ceduto, il credito in potrà essere usato solo in compensazione tramite il modello F24, senza poter passare dalla dichiarazione.

Per effetto del Decreto Antifrode n. 157/2021, poi confluito nella Legge di Stabilità 2022, sono stati introdotti dei vincoli alla cessione legati alla necessità che:

  • le spese che consentono di maturare il bonus fiscale (50%, 65% o 110%) devono essere asseverate da un tecnico abilitato (con apposita polizza assicurativa);
  • il credito oggetto di cessione deve ottenere il visto di conformità da parte di un professionista.

Questi due vincoli non rilevano se l’importo delle spese non superi Euro 10.000,00.

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Vendita delle rate residue

Qualora la cessione dell’intero credito fiscale maturato non venga comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 29 aprile 2022, è possibile indicare la prima rata delle spese 2021 nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2022 o Reddito Persone Fisiche 2022) e procedere alla vendita delle rate residue entro il 16 marzo 2023 (quattro su cinque, nel caso del superbonus e del sismabonus ordinario e nove su dieci, per le altre detrazioni).

Il nostro studio è a vostra disposizione per ulteriori informazioni, oppure potete rivolgervi direttamente all’Agenzia delle Entrate.
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