LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO BOLLETTE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 29.5.2023, n. 124 della Legge n. 56/2023 è stato convertito il DL n. 56/2023, c.d. “Decreto Bollette”, contenente una serie di novità di natura fiscale, tra le quali si segnalano le seguenti relative ai crediti di imposta.
ESTENSIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI AL 2 TRIMESTRE 2023
Tipologia impresa: Energivora
Credito d’imposta spettante: Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Tipologia impresa: Non energivora
Credito d’imposta spettante: A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
Tipologia impresa: Gasivora
Credito d’imposta spettante: Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Tipologia impresa: Non gasivora
Credito d’imposta spettante: Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA
L’impresa non gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.
UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
I crediti di imposta relativi al “Decreto Bollette” sopra esposti:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, entro il 31.12.2023, riportando i seguenti codici tributo.
Tipologia impresa: Energivora – Codice tributo mod. F24: 7015
Tipologia impresa: Non energivora – Codice tributo mod. F24: 7016
Tipologia impresa: Gasivora – Codice tributo mod. F24: 7017
Tipologia impresa: Non gasivora – Codice tributo mod. F24: 7018
- non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota deducibile delle “altre spese”;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
CEDIBILITÀ CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
Le imprese beneficiarie possono cedere entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti dal “Decreto Bollette” per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.
Va richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
È confermato che la regolarizzazione, tramite il versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori è consentita a condizione che per gli importi scaduti all’1.1.2023 non sia già intervenuta “alla medesima data”, ossia all’1.1.2023, la notifica della cartella di pagamento / atto di intimazione.
A seguito di tale novità, la notifica di una cartella di pagamento / atto di intimazione successivamente all’1.1.2023 non preclude la possibilità di avvalersi di tale sanatoria (così, ad esempio, la notifica di una cartella di pagamento il 15.1.2023 per omesso versamento della seconda rata scaduta all’1.1.2023 di un accertamento con adesione consente di accedere alla definizione).
REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale:
- commesse fino al 31.10.2022;
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi;
è confermata la proroga dal 31.3 al 31.10.2023 del termine di versamento (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Resta fermo al 31.3.2024 il termine di rimozione delle irregolarità / versamento della seconda rata.
RAVVEDIMENTO SPECIALE
Relativamente al ravvedimento speciale utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti e, in particolare:
- le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, violazioni infedele dichiarazione);
- le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);
è confermata la proroga dal 31.3 al 2.10.2023 (il 30.9 cade di sabato) del termine per:
- la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto.
In particolare è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle rate successive alla prima è fissato:
- al 10, 30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
- al 3, 30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza nel 2024.
Sono confermate le norme di interpretazione autentica che individuano con maggiore precisione le violazioni definibili con il ravvedimento speciale.
In particolare la disposizione in base alla quale la regolarizzazione interessa le violazioni, risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate relative al 2021 e periodi precedenti, “diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”, Finanziaria 2023 va interpretata nel senso che:
- la regolarizzazione non può essere effettuata:
- per le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ossia relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni).
Per effetto di tale interpretazione restrittiva il ravvedimento speciale non è consentito:
- per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
- per gli omessi versamenti delle imposte;
- per le violazioni definibili con la “regolarizzazione delle violazioni formali”;
- la regolarizzazione può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2021 e periodi precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.
Inoltre, la disposizione in base alla quale “la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato” va interpretata nel senso che la regolarizzazione:
- è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
- è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).
Potete scaricare e conservare questa circolare cliccando qui.
Il nostro Studio è disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, oppure potete rivolgervi direttamente all’Agenzia delle Entrate.