Circolare 1/2025: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2025
È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.
Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 908 commi.
NUOVA IRPEF 2025 – comma da 2 a 11 e 13
Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 della Legge n. 207/2024, è definitivamente approvata la Finanziaria 2025, in cui risulta confermata la “stabilizzazione a regime” delle modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonché delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati previste per il 2024.
Nei prossimi giorni sarà inviato uno specifico approfondimento.
REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO – comma 12
L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.
In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:
- non superiore a € 000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore a € 000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.
ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI – comma 23
I redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, ossia:
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lett. c);
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale / patrimonio di società di cui all’art. 5 (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonché di diritti / titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lett. c-bis);
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi / conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
- redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto / l’obbligo di cedere / acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere / effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (c-quater);
- plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta / detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 000 nel periodo d’imposta (lett. c-sexies);
in base all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Ora, in sede di approvazione la predetta imposta sostitutiva è stata aumentata al 26%.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME” – comma 30
È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.
In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione ex art. 68, comma 2-bis, TUIR delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – commi da 31 a 36
In sede di approvazione è riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.
È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo
o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente
Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che:
- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata a imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- nella misura del 60% entro il 9.2025;
- il rimanente 40% entro il 11.2025.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 37
In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:
- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 5.2025;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- nella misura del 60% entro il 11.2025;
- il rimanente 40% entro il 6.2026.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
DETRAZIONI LAVORI EDILIZI – commi 54 e 56
Con l’approvazione definitiva della Legge n. 207/2024, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, il Legislatore ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, sia nella misura “ordinaria” che con “Superbonus”, in parte già previste nel disegno di legge ed in parte introdotte durante l’iter di approvazione della stessa.
Nei prossimi giorni sarà inviato uno specifico approfondimento.
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – commi da 74 a 77
Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.
Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:
- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento
Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.
INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU – comma 78
È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale
(CIN) attribuito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra
Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.
TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA – commi da 81 a 83
È confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- spese di rappresentanza (ex 108, comma 2, TUIR).
Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.
Merita evidenziare che rientrano tra i autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo:
- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
- vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo /
Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.
BONUS ELETTRODOMESTICI – comma da 107 a 111
In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:
- è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a € 000 annui);
- è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.
La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.
FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – commi da 112 a 115
È confermata la proroga al 31.12.2027 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”, dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe” e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dalla Legge n. 213/2023) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.
È confermato inoltre l’incremento di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027 del Fondo di garanzia in esame. Sono infine prorogate al 31.12.2027 le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 9 a 13, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) che prevedono, tra l’altro:
- l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei:
- nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 000;
- nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 000;
- nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 000;
- che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto finanziamento e prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate dal 1 al 31.12 dell’anno di riferimento, la garanzia del predetto Fondo è rilasciata nella misura massima:
- dell’80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari della a);
- dell’85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della b);
- del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della c).
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013, Finanziaria 2014, è modificato il criterio soggettivo di concessione della garanzia del predetto Fondo. Ora, la garanzia è concessa esclusivamente (in luogo di “prioritariamente”) a favore delle giovani coppie
/ nuclei familiari monogenitoriali con figli minori / conduttori di alloggi IACP, comunque denominati / giovani che non hanno compiuto 36 anni.
IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA – comma 116
L’art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 modificando l’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni “prima casa”, ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.
Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE – comma 120
In sede di approvazione è stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:
- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – comma 186
In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell’art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.
La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:
- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 12.2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. L’agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.
BONUS NUOVE NASCITE – comma da 206 a 208
Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).
Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:
- i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;
ovvero
- i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA – comma 229
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ – comma 385
È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.
NOVITÀ WELFARE AZIENDALE – commi da 386 a 391
Nell’ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità.
AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI
Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:
- titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 000;
- che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;
il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.
-
La non tassazione di tali somme trova applicazione:
- nel limite massimo di € 5.000 annui;
- per i primi 2 anni dall’assunzione;
- solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI
Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:
- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.
PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI – commi 399 e 400
È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto:
- per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico),
quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
- per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi
CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E TRANSIZIONE 5.0
Nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) sono contenute una serie di modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta:
- “Transizione 0” di cui all’art. 38, DL n. 19/2024 riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%;
- “Industria 4.0” di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto alle imprese che nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali.
Nei prossimi giorni sarà inviato uno specifico approfondimento.
LA MINI IRES 2025
Come previsto dal comma 436, l’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
Nei prossimi giorni sarà inviato uno specifico approfondimento.
RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” – comma 461
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.
DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE – comma da 520
Come previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
- costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta.
In sede di approvazione il predetto limite è stato aumentato al 30%;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. In sede di approvazione tale soglia è stata aumentata a € 75.000.
PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA – comma 860
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.
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