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LE NOVITA’ DEL 2026 PRESENTI NELLA LEGGE DI BILANCIO E NEL DECRETO MILLEPROROGHE

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LE NOVITA’ DEL 2026 PRESENTI NELLA LEGGE DI BILANCIO E NEL DECRETO MILLEPROROGHE

LEGGE DI BILANCIO (LEGGE N. 199/2025)

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2026, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2026, tra le quali si segnalano le seguenti.

1) IRPEF 2026

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, sono confermate le ulteriori modifiche riguardanti:

  • l’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
  • la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

È confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

Aliquote IRPEF

Scaglioni di reddito e aliquote

Per il 2025

Dal 2026

Fino a € 28.000

23%

Fino a € 28.000

23%

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

35%

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

33%

Oltre € 50.000

43%

Oltre € 50.000

43%

Detrazioni IRPEF per oneri / spese

Con l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli a carico.

Ferma restando l’applicazione di quanto sopra rammentato e dell’art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all’azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l’introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:

  • oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;
  • premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

2) TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI / PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Rinnovi contrattuali

È confermato che, per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000:

  • gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026;
  • in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026;

sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all’imposta sostitutiva del 5%.

Premi di produttività

É confermata la modifica dell’art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) a seguito della quale è applicabile soltanto nel 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia del lavoratore:

  • ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;
  • alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti);

per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente, a € 80.000.

Per il 2026 e il 2027 ai predetti premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa è applicabile l’imposta sostitutiva dell’1% entro il limite di € 5.000.

Somme corrisposte a lavoratori dipendenti

Per il 2026 è confermato l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Va evidenziato che:

  • la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000;
  • non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria;
  • ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa.

3) TASSAZIONE “BUONI PASTO”

L’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

  • fino all’importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
  • fino all’importo di € 8, se elettronici.

É confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i “buoni pasto” elettronici, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

4) ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2026

È confermata anche per il 2026 la non concorrenza (totale / parziale) alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a € 15.000 per i coltivatori diretti / IAP.

5) LOCAZIONI BREVI

In sede di approvazione, è stata stralciata la previsione prevista nel ddl originario e con la modifica dell’art. 1, coma 595, Legge n. 178/2020 è disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d’imposta.

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:

  • 21% per una sola unità immobiliare locata;
  • 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

6) MISURE A FAVORE DEI DIPENDENTI STRUTTURE TURISTICHE

È confermato il riconoscimento, per il periodo 1.1 – 30.9.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:

  • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91;
  • del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d’imposta:

  • riconosce il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;
  • recupera il credito maturato derivante dall’erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.

7) DETRAZIONI LAVORI EDILIZI

Recupero del patrimonio edilizio

É confermata la riformulazione dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% – 30% è pertanto differita al 2027.

Risparmio / riqualificazione energetica

É confermata la riformulazione dell’art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% – 30% è pertanto differita al 2027.

Riduzione rischio sismico

É confermata la riformulazione dell’art. 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di riduzione del rischio sismico in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36% come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% – 30% è pertanto differita al 2027.

Va evidenziato che per gli interventi in esame aventi ad oggetto immobili colpiti da alcuni eventi sismici, al ricorrere di specifiche condizioni, per il 2026 è ora possibile fruire di uno specifico contributo come di seguito evidenziato.

“Bonus arredo”

É confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del c.d. “Bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:

  • nella misura del 50%;
  • considerando la spesa massima di € 5.000;
  • a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2025.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza

Ai sensi dell’art. 16-bis, commi 3-bis e 3-ter, TUIR, per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la percentuale di detrazione fruibile continua ad essere pari al 50%.

Per espressa previsione del citato comma 3-ter, infatti, per le spese relative a tali interventi non trova applicazione la riduzione della percentuale di detrazione al 30% prevista dalla Finanziaria 2025 per le spese sostenute dal 2025 al 2033.

In merito non risultano disposizioni nella Finanziaria 2026 e pertanto, come già previsto, anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50%.

8) REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO

È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l’estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.

9) ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

 

È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione).

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

  • il 60% entro il 30.9.2026;
  • il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

10) ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera “d’impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell‘imposta sostitutiva dell’8%.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% da effettuare come segue:
  • il 60% entro il 30.11.2026;
  • il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026.

11) “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:

  • derivanti dall’omesso versamento di:
  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione e donazione;
  • contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale entro il 31.12.2023;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

I dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell’area riservata del sito Internet dell’Agente della riscossione.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

  • entro il 30.4.2026;
  • utilizzando l’apposito modello.

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2026;
  • in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100.

1° rata

31.7.2026

2° rata

30.9.2026

3° rata

30.11.2026

dalla 4° alla 51° rata

31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034

dalla 52° alla 54° rata

31.1, 31.3 e 31.5.2035

È previsto che:

  • dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo (nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%);
  • non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, avviare nuove azioni esecutive ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

  • dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
  • di 2 rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata.

Va evidenziato che non è prevista la tolleranza di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.

 

12) RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI

In sede di approvazione, è stato modificato il comma 5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73. In base alla nuova disposizione, a decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% le provvigioni percepite:
  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti / terzi.

13) RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione, è stata aumentata, a decorrere dall’1.1.2026, dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d’acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

14) DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Con la modifica dell’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (anzichè € 5.164,57). Lavoratori di prima occupazione Per i lavoratori di prima occupazione ai quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di € 5.300.

15) IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

É confermata la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e “Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026). Soggetti interessati L’agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata: ·     al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; ·     al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Soggetti esclusi L’agevolazione esame non spetta alle imprese:
  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
L’agevolazione non è altresì riconosciuta:
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività ai ricavi / compensi. I costi sostenuti (compresi quelli per l’acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito;
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, di seguito illustrato).
Investimenti agevolabili La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
  • effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);
  • in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
L’investimento deve avere ad oggetto:
  • beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.
L’elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”;
  • beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Relativamente all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
  1. a) moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Maggiorazione spettante La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell’investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione. In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata.
Importo investimento Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000 180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 50%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Modalità di richiesta dell’agevolazione Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato. Cumulabilità L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.
È esclusa la cumulabilità dell’iper ammortamento con il credito d’imposta “Industria 4.0” (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025).
Investimenti sostitutivi La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la decadenza dalla stessa. Il beneficio non viene meno se nel periodo d’imposta della cessione l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).

16) LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

In sede di approvazione, è stato aumentato da € 1.000 a € 5.000 il limite “minimo” al di sopra del quale è possibile inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate al fine di beneficiare della deroga alla limitazione dell’utilizzo del contante (€ 15.000) per gli acquisti:
  • di beni e servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
  • effettuati da turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

17) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA PA

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. Con l’aggiunta del nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis, DPR n. 602/73, è ora previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del professionista “soltanto” nel limite dell’eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000. La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di “saldare” il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento. Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.

18) ACQUISTI “TAX FREE” TURISTI EXTRAUE

In sede di approvazione, è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 4-bis, DL n. 193/2016, in base al quale al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’IVA relativa alle cessioni di beni a soggetti extraUE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Dogane semplificherà le procedure di evasione della restituzione dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo acquirente. Contestualmente, con la modifica dei commi 1 e 2 del citato art. 38-quater, è stato aumentato da 4 a 6 mesi il termine per la restituzione al commerciante della fattura di vendita vistata al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell’acquisto / ricevere il rimborso dell’IVA relativa all’acquisto da parte del turista extraUE.

DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. N. 200/2025)

19) POLIZZE CATASTROFALI

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “milleproroghe” per l’anno 2026. Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2025, prevede la proroga al 31 marzo 2026 (anziché 31 dicembre 2025) del termine relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese turistico ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alle categorie delle piccole imprese e delle microimprese (articolo 16, comma 2, del decreto milleproroghe).

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.

Potete scaricare e conservare questa circolare cliccando qui.
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